L’inammissibilità del progetto di investimento costituito dall’acquisto della proprietà della sede operativa della società non consente, pertanto, ad avviso della Sezione, al solo investimento rappresentato dalla realizzazione dell’impianto di infialamento e confezionamento, per un importo di 7.734.126,68 euro, di raggiungere la soglia minima di 10 milioni prescritta all’art. 5, comma 3, del D.M. 9 dicembre 2014, per la validità dell’investimento produttivo. L’assenza di un valido e sufficiente investimento produttivo, ai sensi degli artt. 5, 14 e 15 del D.M. 9 dicembre 2014, non ha, pertanto, consentito di ammettere al visto di legittimità l’atto in esame.
(ITALPRESS).