La sentenza ha chiarito che l’ordinanza del Ministero della salute del 28 aprile 2022, in realtà non prevedeva l’obbligo di mascherine per gli studenti, poi introdotto dalla disposizione legislativa.
I giudici amministrativi hanno sottolineato che una eventuale anticipazione della cessazione di tale obbligo necessita di “un apposito decreto-legge, attesa l’inidoneità di un’ordinanza ministeriale a disporre in senso difforme a quanto previsto in apposita disposizione di rango legislativo, in mancanza di una norma che lo consenta espressamente”, valutazione rimessa “all’esclusiva responsabilità della scelta di politica legislativa nella specifica materia”.
Il Tar ha anche dichiarato, per ragioni processuali, priva di presupposti la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Codacons sul decreto legge n. 24 del 2022.
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(ITALPRESS).