“La semplificazione è un percorso necessario per rendere la Pa più veloce ed efficiente – sottolinea il Ministro Zangrillo – e contribuire così allo sviluppo del Paese. Stiamo lavorando intensamente per migliorare tutti quei meccanismi, quelle procedure, quelle regole che disciplinano il rapporto con i nostri utenti, trasformando la burocrazia da ostacolo in opportunità, in una logica di confronto, di dialogo e di ascolto delle istituzioni e delle associazioni di categoria. Un metodo condiviso che rappresenta la vera novità di questa azione”. I 35 articoli del disegno di legge contribuiscono al conseguimento degli obiettivi della Missione M1C1-60 del Pnrr, aggiungendosi agli interventi già in vigore dallo scorso anno in numerose materie e alle semplificazioni per le attività artigiane introdotte con il recente Dl Pnrr. Attualmente sono in fase di verifica con la Commissione europea, attraverso le competenti strutture del Dipartimento della funzione pubblica e del Ministero per il Pnrr, circa 174 procedure già semplificate. Ecco le principali norme previste dal provvedimento: le farmacie possono somministrare ai maggiori di 12 anni tutti i vaccini, non più solo quello contro il Covid, e offrire maggiori servizi in un’ottica di medicina di prossimità: dalla telemedicina alla possibilità di scegliere il proprio medico curante e il pediatra di libera scelta tra quelli convenzionati con il servizio sanitario regionale. Nuova anche l’insegna: accanto alla tradizionale croce verde comparirà la scritta “Farmacia dei servizi”. Per le auto dei clienti e per prendere in carico le loro valigie, gli alberghi potranno ottenere in via temporanea, una concessione di occupazione di suolo pubblico su porzioni di sedimi stradali, dove allestire parcheggi o piazzole per lo scarico di bagagli che non determinino intralcio alla circolazione. Novità anche per le guide alpine: non dovranno aver lavorato per dieci anni come aspiranti guide. Resta l’obbligo di presentare il certificato di idoneità psico-fisica. Per offrire servizi efficienti ai passeggeri, soprattutto nei periodi dell’anno con maggiori flussi turistici, sono previste anche misure che agevolano il reclutamento del personale marittimo, l’imbarco, lo sbarco e il suo trasbordo. Il provvedimento stabilisce che nello stesso anno scolastico uno studente può sostenere gli esami di idoneità per non più di due anni di corso successivi a quello per il quale ha conseguito l’ammissione. Per la conferma dei contratti a termine viene favorita la continuità lavorativa dei docenti di sostegno, purchè rispettino specifici requisiti. Previste procedure più agevoli per l’erogazione dei contributi alle scuole paritarie, viene introdotto l’obbligo dell’utilizzo di pagelle elettroniche, registro online e protocollo informatico, con un notevole risparmio di tempo per le famiglie. Per l’iscrizione al primo e secondo ciclo, una piattaforma unica consente agli istituti di acquisire dati e documenti dal medesimo sistema informatico. Prevista la possibilità di ricorrere al silenzio-assenso per il rilascio del permesso di costruire qualora la domanda sia già corredata da autorizzazioni, nulla-osta o atti di assenso prescritti dalla legge, già acquisiti dall’autorità competente, senza ricorrere alla conferenza dei servizi. Per le persone scomparse e presunte morte si riducono i tempi per far rivalere il diritto all’eredità e al possesso o all’uso dei beni. Gli anni necessari per dichiarare la morte passano da dieci a cinque. Dimezzati anche i tempi per la dichiarazione di assenza: un anno dall’ultima notizia anzichè due. Diventano più semplici le autorizzazioni all’inumazione, alla tumulazione, alla cremazione e alla dispersione delle ceneri, che possono essere presentate online. Si interviene sulla circolazione giuridica dei beni provenienti da donazioni consentendo, con una apposita norma, di agevolare il mercato dei beni provenienti da donazioni, oggi in larga parte bloccato per i timori degli acquirenti di essere destinatari di azioni da parte degli eredi legittimi. Si riducono da 12 a 6 mesi i termini entro cui l’amministrazione può provvedere all’annullamento, in autotutela, dei provvedimenti illegittimi.(ITALPRESS).
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