Le ordinanze hanno prospettato “la possibile violazione del regolamento europeo n. 1854 del 2022, poichè la legge ha previsto che il contributo debba essere pagato anche dagli operatori diversi da quelli indicati da tale regolamento – si legge in una nota -. Inoltre, avendo il contributo natura tributaria, il Tar ha sollevato ulteriori questioni di legittimità costituzionale in relazione agli articoli 3 e 53 della Costituzione, avendo rilevato criticità nelle disposizioni che hanno fissati i criteri di calcolo della base imponibile del contributo, in quelle che hanno precisato cosa debba essere inteso come ‘effettivi extraprofittì come presupposto del contributo (anche tenuto conto della riespansione dei consumi nell’epoca post-covid) ed in quelle che hanno previsto la non deducibilità del contributo, potendosi ravvisare così una ‘doppia tassazionè”.
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(ITALPRESS).