Calderoli aggiunge poi: “Altri motivi di inammissibilità del quesito referendario sono legati all’obbligatorietà costituzionale della legge con riferimento in particolare all’art. 116 della Costituzione e ancora nella definizione dei Lep secondo la lettera m del secondo comma dell’art.117 della Carta ma inattuato da 23 anni e più volte sollecitato nella sua definizione da parte della stessa Corte Costituzionale. Tutto ciò oltre all’obbligatorietà dell’attuazione dell’articolo 119 della Costituzione ovvero federalismo fiscale e perequazione ordinaria e straordinaria. Prima di parlare di referendum aspettiamo anche che la parola passi alla Corte di Cassazione che dovrà verificare non solo il numero delle firme valide ma anche il relativo accompagnamento del certificato elettorale di ogni cittadino. Ovvero che cinque consigli regionali abbiano deliberato il medesimo testo referendario, cosa che a tutt’oggi non si è ancora verificata. Conclusa questa fase, spetterà poi alla Corte Costituzionale pronunciarsi sull’ammissibilità del referendum”, conclude il ministro.
(ITALPRESS).
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