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Palermo, il Tar dà ragione ad AMG Energia sui costi per la risoluzione delle interferenze del tram
14 Mar 2025 18:20

PALERMO (ITALPRESS) – I costi della risoluzione delle interferenze tram non devono gravare sui gestori dei sottoservizi e quindi su AMG Energia. É quanto ha deciso, si legge in una nota, la V sezione del Tar Sicilia Palermo, con sentenza numero 555 pubblicata il 13 marzo, che definisce il contenzioso pendente contro il Comune di Palermo per la vicenda tram e annulla la delibera di giunta comunale numero 262 adottata il 28 novembre 2022.

L’amministrazione comunale con questa delibera, sottolinea la nota, aveva imposto ai gestori dei sottoservizi a rete – tra cui AMG Energia per le reti di distribuzione metano di sua proprietà e per gli impianti di pubblica illuminazione di proprietà comunale – l’onere economico della risoluzione delle interferenze, subordinando l’avvio dei lavori della linea tranviaria alla rimozione, a spese dei gestori, delle infrastrutture situate, asseritamente in modo non conforme a legge, entro i 70 centimetri previsti per la piattaforma tranviaria.

I giudici amministrativi della V sezione del Tar hanno confermato quanto già espresso nel 2023 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa (sentenza n. 587/2023): in aderenza agli assunti della società ricorrente Terna Elettrica Nazionale (rappresentata dagli avvocati C. Comandè, M. Carbone, F. Covone e A. Iacono) e di AMG Energia Spa (rappresentata dall’avvocato Paola Corrao), hanno espressamente riconosciuto l’erroneità dell’interpretazione adottata dal Comune di Palermo sui costi di risoluzione delle interferenze e, conseguentemente, l’illegittimità della delibera comunale impugnata per violazione dell’articolo 27 del Codice dei Contratti pubblici, difetto di istruttoria e mancanza di copertura finanziaria.

Il Comune, evidenzia la nota, in violazione delle disposizioni dell’articolo 27 del Codice dei contratti pubblici, con la delibera impugnata aveva autorizzato l’avvio dei lavori per la realizzazione delle linee tranviarie senza aver previamente definito un piano di risoluzione delle interferenze e senza garantire la necessaria copertura finanziaria nel bilancio, trasferendo arbitrariamente i relativi costi sugli enti gestori – ossia le società come AMG Energia Spa che amministrano reti o impianti di pubblici servizi potenzialmente interferenti con l’opera pubblica – anziché sul soggetto aggiudicatore, a cui per legge spetta tale specifico onere. L’articolo 27 del Codice dei Contratti pubblici, che disciplina in modo specifico la gestione delle interferenze nella realizzazione delle opere pubbliche, si basa, invece, su un evidente e fondamentale principio logico-funzionale: i costi della rimozione delle interferenze devono gravare su chi realizza l’opera e non su soggetti terzi che non hanno alcuna responsabilità nella scelta progettuale, né interesse diretto alla sua esecuzione. Le interferenze derivano dalla decisione pubblica di realizzare un’opera su un’area già occupata da infrastrutture preesistenti; di conseguenza, è del tutto irragionevole imporre ai gestori di tali infrastrutture l’onere economico di adeguarsi a una scelta che non dipende da loro, bensì dall’amministrazione che ha deciso di realizzare l’opera pubblica.

Il Comune di Palermo, tuttavia, prosegue la nota, ha disatteso tale disciplina, adottando la delibera impugnata senza aver preventivamente definito un piano di risoluzione delle interferenze e senza garantire la copertura finanziaria degli interventi, trasferendo, arbitrariamente e in violazione dell’articolo 27 del Codice dei contratti, gli oneri sugli enti gestori tra cui anche la sua società interamente partecipata AMG Energia Spa. L’erroneità della determinazione amministrativa assunta, si legge sempre nella nota, era stata già in precedenza confermata anche dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza numero 587/2023, pronunciata nell’ambito di altro contenzioso relativo alla medesima vicenda oggetto del presente giudizio.

In quella sede, il Cga, esaminando l’impugnazione di atti prodromici adottati dal Comune di Palermo in sede di conferenza di servizi, nei quali era stata prevista l’allocazione dei costi di risoluzione delle interferenze in capo agli enti gestori, aveva affermato l’illegittimità di tali determinazioni, ritenendole in contrasto con la disciplina dell’articolo 27 del Codice appalti ed escludendo altresì la possibilità di applicare l’articolo 28 del Codice della Strada erroneamente invocato dal Comune di Palermo, in ragione del principio di specialità, che rende prevalente la disciplina dettata dal Codice dei Contratti pubblici rispetto a quella prevista per le interferenze nella viabilità ordinaria.

In ultimo, con la sentenza pubblicata il 13 marzo i giudici amministrativi hanno altresì ritenuto erronea e frutto di un macroscopico difetto di istruttoria la delibera di giunta anche nella parte in cui l’Amministrazione comunale ritiene arbitrariamente di limitare gli interventi di risoluzione delle interferenze ai soli sottoservizi collocati entro i 70 cm dalla piattaforma tranviaria, senza considerare le effettive implicazioni per le infrastrutture preesistenti e la loro gestione.

Le parole del presidente Scoma

“Su questa vicenda la sentenza del Tar arriva dopo la pronuncia del Cga e, ancora una volta, dà ragione ad AMG Energia – dichiara il presidente di AMG Energia, Francesco Scoma -. Scardina un paradigma che purtroppo da sempre colpisce le società partecipate e cioè il fatto di venire considerate dal Comune di Palermo non come costole e bracci operativi dell’amministrazione centrale ma come mera controparte. Non una risorsa da valorizzare e tutelare ma quasi un nemico. L’azienda, già con la precedente amministrazione comunale, di fronte al rischio di andare in default per gli oneri (non preventivati e improduttivi) legati alla risoluzione delle interferenze, si è dovuta difendere. Purtroppo la linea del Comune è rimasta immutata tanto che, durante la pendenza del giudizio di appello innanzi al Cga (che poi ha dato ragione ad AMG Energia), è seguita una nuova delibera di Giunta e in ultimo una causa civile. La sentenza conferma che c’è un difetto di progettazione a monte da parte del Comune ed è la dimostrazione dell’ovvio: le criticità legate ad un’errata valutazione dell’impatto dell’opera non possono essere scaricate sugli enti gestori e a maggior ragione su AMG Energia, come se fosse un’entità terza, differente dall’amministrazione cittadina da cui, invece, siamo interamente partecipati”.

– foto ufficio stampa AMG Energia –

(ITALPRESS).


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