A partire dal 1° gennaio 2024, sarà obbligatorio includere sull’etichetta degli alimenti preconfezionati venduti nel Regno Unito il nome e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare (OSA o FBO) con sede nel Regno Unito. Questa disposizione fa sì che il referente designato sia responsabile del prodotto e delle informazioni riportate sull’etichetta nel territorio britannico. È pertanto fondamentale che si tratti di un “established” food business operator nel Regno Unito, con una presenza fisica nel paese che rifletta un reale coinvolgimento nell’attività, e che l’indicazione dell’indirizzo avvenga con il suo consenso.
Un FBO “established” deve assumersi la responsabilità dei prodotti, garantendo la presenza e l’accuratezza delle informazioni alimentari sull’etichetta presentata al consumatore nel mercato in cui tali prodotti sono commercializzati. In ultima istanza, l’impresa alimentare il cui nome compare nella commercializzazione del cibo è l’ente che ne detiene la responsabilità. Il termine “impresa alimentare” include qualsiasi tipo di impresa, a scopo di lucro o no, sia pubblica che privata, coinvolta in qualsiasi fase della produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti.
Gli “Operatori del settore alimentare” (OSA o FBO) sono individui o entità giuridiche responsabili di assicurare il rispetto dei requisiti legislativi all’interno del settore alimentare. La suddetta informazione sarà obbligatoria su tutti gli alimenti preconfezionati, ossia quei prodotti alimentari inseriti nella confezione prima della vendita e che non possono essere modificati senza aprire o sostituire l’imballaggio. Tale indicazione dovrà essere accompagnata da una frase che specifica la relazione tra l’FBO e il prodotto (ad esempio, “importato da”, “imbottigliato da”, “distribuito da”, ecc.).
L’indirizzo fornito fa riferimento alla parte responsabile della gestione della conformità all’interno del paese in cui il prodotto viene commercializzato, nonché alla gestione di eventuali reclami, contestazioni o richiami. I requisiti relativi all’indicazione dell’indirizzo dell’OSA si applicano esclusivamente agli alimenti preconfezionati e non riguardano gli alimenti venduti da impresa a impresa.
Nel contesto del commercio B2B, tali requisiti si applicano anche ai prodotti preconfezionati destinati inizialmente a fornitori di servizi di catering su larga scala e, successivamente, al consumatore finale senza che l’imballaggio originale subisca modifiche. Pertanto, i prodotti alimentari che non vengono offerti preconfezionati per il consumatore finale non richiederanno l’indicazione dell’indirizzo dell’OSA sull’etichetta.
L’indirizzo fornito deve essere un indirizzo fisico a cui l’azienda può essere contattata tramite posta. L’indirizzo fornito deve essere autentico e sostanziale al punto da permettere un contatto diretto, rapido ed efficace con l’OSA o l’importatore in caso di problemi derivanti dal loro prodotto e per consentire la ricezione di avvisi o il contatto da parte delle autorità competenti.
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