Con il Messaggio n. 3216 del 24 settembre 2021 l’Inps ha fornito dei chiarimenti in merito al pagamento delle indennità per l’esonero dei contributi per autonomi e professionisti.
In assenza del regolare versamento dei contributi dovuti nel periodo indennizzabile di maternità/paternità o nel mese antecedente il periodo di congedo parentale, le relative indennità non possono essere riconosciute al richiedente. Tuttavia, qualora il richiedente si trovi nelle condizioni per fruire dell’esonero parziale e abbia già presentato domanda di esonero contributivo, in attesa della conclusione della relativa istruttoria, le Strutture territoriali possono procedere alla liquidazione delle relative indennità, salvo poi effettuare un successivo controllo sull’esito positivo della richiesta di accesso all’esonero. In caso di esito negativo della richiesta di esonero, la prestazione di maternità/paternità o di congedo parentale già pagata risulterà indebitamente corrisposta e dovrà quindi essere restituita.
Per quanto riguarda aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, relativamente al periodo compreso tra il 1° novembre 2020 e il 31 gennaio 2021, per gli agricoltori autonomi, in attesa della definizione della procedura di esonero, è stato disposto il differimento delle somme richieste per l’anno 2020 con la quarta rata dell’emissione 2020, con originaria scadenza 16 gennaio 2021, e delle somme richieste per l’anno 2021 con la prima rata dell’emissione 2021, con scadenza 16 luglio 2021.
Per i lavoratori iscritti alla Gestione Separata Inps, sono esclusi dalla tutela della maternità gli iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e i pensionati. Anche per il riconoscimento delle prestazioni di malattia e degenza ospedaliera, è previsto, che il lavoratore non risulti contemporaneamente iscritto ad altra gestione pensionistica obbligatoria né titolare di pensione. Per tali prestazioni è stato anche stabilito un requisito reddituale definito annualmente. Il requisito è che nei dodici mesi antecedenti l’inizio del periodo indennizzabile ci sia il versamento di una mensilità di contribuzione comprensiva dell’aliquota aggiuntiva dello 0,72%.
La legge di Bilancio 2021 ha istituito, per l’anno 2021, il Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti, per ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da Covid-19 sul reddito dei lavoratori e di favorire la ripresa della loro attività. Il Fondo è destinato a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti che abbiano percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subito, nell’anno 2020, un calo del fatturato o dei corrispettivi non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019. Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Inail).