Sviluppare i comuni montani attraverso incentivi per medici e insegnanti, meno tasse e crediti di imposta per l’imprenditoria giovanile e per quella agricola oltre ad altri interventi su clima, ambiente e salute e a incentivi per i giovani che acquistano casa nei comuni montani e decidono di risiedervi. Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie Mariastella Gelmini, ha approvato, in esame preliminare, un disegno di legge recante “Disposizioni per lo sviluppo e la valorizzazione delle zone montane”.
Il provvedimento introduce misure organiche finalizzate a favorire lo sviluppo economico e la ripresa di tanti territori che avranno l’opportunità di diventare sempre più una risorsa per il Paese. Il ddl, inoltre, si pone l’obiettivo di contrastare lo spopolamento della montagna italiana, raccogliendo in un testo unitario e sistematico interventi normativi per la riduzione delle condizioni di svantaggio dei Comuni montani. Tra gli interventi previsti dal ddl
Il disegno di legge regolamenta l’individuazione dei Comuni montani e disciplina i parametri ulteriori per accedere agli incentivi e ai sostegni previsti.
Il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, attraverso la Strategia Nazionale per la Montagna Italiana (SNAMI), individua le linee strategiche per la crescita e lo sviluppo economico e sociale, l’accessibilità dei servizi essenziali e delle infrastrutture digitali, il godimento effettivo dei diritti fondamentali della persona nei territori montani.
La SNAMI verrà finanziata grazie al Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane (FOSMIT) – in cui confluiscono le risorse del Fondo nazionale per la montagna e del Fondo integrativo per i Comuni montani – per il quale l’ultima legge di bilancio ha previsto lo stanziamento di 100 milioni per il 2022 (prima erano 29,5 milioni) e 200 milioni a decorrere dal 2023.
Il disegno di legge interviene, in modo particolare, attraverso lo sviluppo dei seguenti punti:
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti i criteri per valorizzare l’attività prestata dagli esercenti le professioni sanitarie e dagli operatori socio sanitari presso strutture sanitarie e socio-sanitarie, pubbliche o private accreditate, ubicate nei comuni montani, ai fini della partecipazione alle procedure concorsuali presso le aziende egli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché per l’assunzione di incarichi nell’ambito delle aziende e degli enti medesimi. L’attività prestata, per almeno tre anni, dai medici nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie di cui al periodo precedente, è riconosciuta ai fini dell’accesso preferenziale, a parità di condizioni, alla posizione di direttore sanitario.
Al fine di contenere l’impegno finanziario connesso al trasferimento in comune montano, a decorrere dal 2023, a coloro che prestano servizio in strutture sanitarie e sociosanitarie di montagna e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500.
Il credito d’impostaè riconosciuto anche a coloro che, per i fini di servizio, acquistano in uno dei comuni montani un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il 60 per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500.
Sono introdotte forme di incentivazione, anche in termini di punteggio di servizio a favore dei docenti a tempo determinato in servizio nelle scuole di montagna di ogni ordine e grado.
A coloro che prestano servizio nelle scuole di montagna di ogni grado e prendono in locazione un immobile ad uso abitativo per fini di servizio è riconosciuto annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, un credito d’imposta pari al minor importo tra il sessanta per cento del canone annuo di locazione dell’immobile e l’ammontare di euro 2.500.
Il credito d’imposta spetta anche a coloro che, per i fini di servizio, acquistano in uno dei comuni individuati ai sensi dell’articolo 2, comma 3, un immobile ad uso abitativo con accensione di finanziamento ipotecario o fondiario, comunque denominato, e spetta annualmente, nei limiti delle risorse disponibili, in misura pari al minor importo tra il sessanta per cento dell’ammontare annuale del finanziamento e l’importo di euro 2.500.
Agli imprenditori agricoli e forestali che esercitano la propria attività nei comuni montani e che investono nel miglioramento delle pratiche di coltivazione e gestione benefiche per l’ambiente e il clima è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari al 10 per cento del valore degli investimenti effettuati negli anni dal 2023 al 2025, nel limite complessivo di spesa pari a 4 milioni di euro per ciascun anno. Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese.
Alle piccole imprese e alle microimprese in cui il titolare o almeno uno degli esercenti non abbia compiuto 36 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, che, dopo il 1° gennaio 2022, abbiano intrapreso una nuova attività nei comuni montani, per il periodo d’imposta nel corso del quale la nuova attività è intrapresa e per i due periodi d’imposta successivi, è riconosciuto un contributo, sotto forma di credito di imposta, in misura pari alla differenza tra l’imposta calcolata applicando le aliquote ordinarie al reddito derivante dallo svolgimento della predetta attività nei citati comuni, determinato nei modi ordinari e fino a concorrenza dell’importo di 80.000 euro, e l’imposta calcolata sul medesimo reddito applicando l’aliquota del 15 per cento.
In alternativa alla detrazione sugli interessi passivi pagati in dipendenza di mutui contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale nei comuni di cui all’articolo montani con popolazione residente non superiore a 2.000 abitanti, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari:
Il beneficio è disposto in favore dei contribuenti che non hanno compiuto quarantuno anni di età nell’anno in cui l’atto di acquisto dell’immobile e quello di accensione del mutuo sono rogitati, e spetta soltanto in caso di acquisto di immobili diversi da quelli classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Le disposizioni del presente articolo si applicano con riferimento agli acquisti di unità
immobiliari effettuati e ai mutui contratti successivamente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 17,5 milioni di euro per l’anno 2023 e 10 milioni
di euro a decorrere dall’anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui
all’articolo 4.
Le disposizioni del presente articolo si applicano esclusivamente ai comuni montani individuati
con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all’articolo 2, comma 3.