- In una circolare dell’Agenzia delle Entrate tutte le regole
- Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni
- Occorre un’Isee inferiore a 40 mila euro
Per il bonus mutuo giovani per l’acquisto della prima casa sono pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate con le regole e i requisiti. Possono beneficiare della misura, prevista dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021), i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40 mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. Altra agevolazione riguarda la garanzia: lo Stato, infatti, garantisce fino all’80% dell’importo richiesto come mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire a prima abitazione, permettendo così di allargare la platea di coloro che hanno accesso al credito immobiliare.
Bonus mutuo prima casa giovani: le agevolazioni
Con la circolare n. 12/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, viene tracciato il perimetro della nuova agevolazione che punta a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.
Bonus mutuo prima casa giovani: i requisiti
Il bonus è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto).
I vantaggi del Bonus mutuo prima casa giovani
L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.
Altri vantaggi:
- la garanzia statale permette una soglia finanziabile dell’immobile più elevata
- tassi di interesse sul mutuo calmierati (massimo 1,8% per il tasso fisso e 2,2% per quello variabile)
- importo massimo richiedibile: 250.000 Euro, inclusi eventuali interventi di ristrutturazione o miglioramento energetico
- garanzia statale fino all’80% dell’importo richiesto
I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie
La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.
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