';

Bonus mutuo prima casa per giovani, tutti requisiti per ottenere l’agevolazione
15 Ott 2021 08:47

  • In una circolare dell’Agenzia delle Entrate tutte le regole
  • Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni
  • Occorre un’Isee inferiore a 40 mila euro

Per il bonus mutuo giovani per l’acquisto della prima casa sono pronte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate con le regole e i requisiti. Possono beneficiare della misura, prevista dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021), i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore a 40 mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022. Altra agevolazione riguarda la garanzia: lo Stato, infatti, garantisce fino all’80% dell’importo richiesto come mutuo per l’acquisto di un immobile da adibire a prima abitazione, permettendo così di allargare la platea di coloro che hanno accesso al credito immobiliare.

Bonus mutuo prima casa giovani: le agevolazioni

Con la circolare n. 12/E, firmata dal direttore dell’Agenzia, viene tracciato il perimetro della nuova agevolazione che punta a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.

L’agevolazione non è invece applicabile ai contratti preliminari di compravendita, essendo prevista per i soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

Bonus mutuo prima casa giovani: i requisiti

Il bonus è riservato ai soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e con un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui. Inoltre, il contribuente, al momento della stipula dell’atto, deve dichiarare di avere un valore Isee non superiore a 40mila euro e di essere in possesso della relativa attestazione in corso di validità (o di aver già provveduto a richiederla in data anteriore o almeno contestuale alla stipula dell’atto).

I vantaggi del Bonus mutuo prima casa giovani

L’agevolazione prevede diversi vantaggi, che si estendono anche all’acquisto delle pertinenze dell’abitazione principale. In primo luogo, è prevista l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e, in caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto anche un credito d’imposta pari all’imposta pagata per l’acquisto, che potrà essere utilizzato a sottrazione delle imposte dovute su atti, denunce e dichiarazioni dei redditi successivi alla data di acquisto o usato in compensazione tramite F24. Agevolazioni anche per i finanziamenti collegati all’acquisto, alla costruzione e alla ristrutturazione dell’immobile: con il bonus prima casa under 36, infatti, non è dovuta l’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative. Per godere dell’esenzione il beneficiario dovrà dichiarare la sussistenza dei requisiti nel contratto o in un documento allegato.

Altri vantaggi:

  • la garanzia statale permette una soglia finanziabile dell’immobile più elevata
  • tassi di interesse sul mutuo calmierati (massimo 1,8% per il tasso fisso e 2,2% per quello variabile)
  • importo massimo richiedibile: 250.000 Euro, inclusi eventuali interventi di ristrutturazione o miglioramento energetico
  • garanzia statale fino all’80% dell’importo richiesto

I contratti preliminari di compravendita e le aste giudiziarie

La circolare pone l’attenzione anche sui contratti preliminari di compravendita, che non possono godere delle nuove agevolazioni in quanto la norma fa riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso. Resta fermo che, in presenza delle condizioni di legge, successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita, è possibile presentare formale istanza di rimborso per il recupero dell’imposta proporzionale versata per acconti e caparra in forza dell’articolo 77 del TUR. Semaforo verde, infine, per gli immobili acquistati tramite asta giudiziaria, che possono accedere comunque al beneficio.


Leggi anche questi articoli

Dalla stessa categoria

Lascia un commento