Il bonus mobilità spetterà al 100%. Chi ha acquistato monopattini e bici elettriche sfruttando la misura che prevedeva un credito di imposta sulla spesa riceverà quindi il massimo. Lo ha stabilito il provvedimento n. 2022/176217 del direttore dell’Agenzia delle Entrate sulla “Determinazione della percentuale del credito d’imposta spettante, di cui all’articolo 44, comma 1-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per le spese sostenute dal 1° agosto al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile”.
Bonus mobilità: credito di imposta al 100%
Nel provvedimento si legge che “il credito d’imposta spettante a ciascun beneficiario è pari al 100 per cento dell’importo del credito risultante dall’ultima istanza validamente presentata”.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo d’imposta 2022.
Dotazione finanziaria di 5 milioni di euro
In pratica, poiché la dotazione finanziaria prevista dalla misura, pari a 5 milioni di euro, non è stata spesa totalmente è possibile concedere il bonus per intero, pari alla cifra massima spesa di 750 euro come credito di imposta a favore delle persone fisiche che, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, hanno sostenuto spese per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
Infatti, l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta risultanti dalle istanze validamente presentate, tenuto conto delle spese agevolabili ivi indicate, è inferiore al limite di spesa di 5 milioni di euro. Pertanto, con il provvedimento si è stabilito che la percentuale del credito d’imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari al 100% dell’importo risultante dall’ultima istanza validamente presentata.
A chi spetta il bonus mobilità 2021
Il bonus mobilità sotto forma di credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.
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