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Bonus mobilità 2021, 750 euro per bici e monopattini: requisiti

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  • Pubblicato il decreto attuativo del bonus mobilità 2021
  • Il bonus si ottiene come credito di imposta
  • Per ottenerlo occorre presentare istanza all’Agenzia delle entrate

Un bonus mobilità 2021 da 750 euro per chi ha acquistato monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile tra l’1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020. Il bonus si potrà ottenere come credito di imposta.

Un decreto attuativo del ministero dell’Economia del 21 settembre 2021 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 29 ottobre) individua le modalità per l’accesso al credito d’imposta e le ulteriori disposizioni per il contenimento della spesa complessiva entro il limite di 5 milioni di euro.

A chi spetta il bonus mobilità 2021

Il bonus mobilità sotto forma di credito d’imposta spetta alle persone fisiche che, dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020, consegnano per la rottamazione, contestualmente all’acquisto di un veicolo, anche usato, con emissioni di CO2 comprese tra 0 e 110 g/km, un secondo veicolo di categoria M1 rientrante per le spese sostenute dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

A quanto ammonta il bonus mobilità 2021

Il Bonus mobilità 2021 quindi riconosce un credito d’imposta nella misura massima di 750 euro ed è utilizzato entro tre anni a decorrere dall’anno 2020.

Come ottenerlo

Per ottenere il bonus mobilità 2021 occorre inoltrare in via telematica, un’istanza all’Agenzia delle entrate. Nell’istanza i richiedenti indicano l’importo della spesa agevolabile sostenuta nell’anno 2020 per l’acquisto di monopattini elettrici, biciclette elettriche o muscolari, abbonamenti al trasporto pubblico, servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile. L’Agenzia delle entrate determina la percentuale del credito d’imposta spettante a ciascun richiedente a seconda del numero di richieste e della dotazione finanziaria. Il credito d’imposta di cui al presente decreto non è cumulabile con altre agevolazioni di natura fiscale aventi ad oggetto le medesime spese. È utilizzabile esclusivamente nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute e può essere fruito non oltre il periodo di imposta 2022.

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Published by
Salvo Butera