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Assunzioni con contratto di apprendistato: sgravio contributivo del 100%
21 Giu 2022 10:31

La legge di bilancio 2022 ha disposto che per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nel 2022, è riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento nei primi tre anni di contratto.

L’Istituto, con la circolare INPS 15 giugno 2022 n. 70, fornisce indicazioni sul regime contributivo applicabile a queste assunzioni e sulle condizioni necessarie per l’applicazione dello sgravio contributivo.

La circolare illustra, inoltre, le istruzioni operative, le modalità di compilazione del flusso UniEmens e le relative istruzioni contabili.

Le condizioni per lo sgravio

Lo sgravio in argomento è da ritenersi applicabile qualora sussistano due specifiche condizioni:

  • assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015, effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 31 dicembre 2022;
  • che i datori di lavoro abbiano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove.

Il suddetto requisito dimensionale deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista di primo livello. Conseguentemente, il beneficio contributivo permane anche se, successivamente all’assunzione, il datore di lavoro supera il predetto limite dimensionale. Per i criteri di computo dei lavoratori, si rinvia al paragrafo 3.3 della circolare n. 87 del 18 giugno 2021.

Validità nei primi 36 mesi di contratto

Lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006.

Considerato il disposto letterale della norma, ai rapporti di lavoro in argomento si applicano altresì gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150.

Tenuto conto che l’articolo 1, comma 645, della legge di Bilancio 2022, espressamente prevede che resta fermo “il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo”, i datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi di cui alle lettere a) e c) del comma 1 dell’articolo 32 del decreto legislativo n. 150/2015 per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.

Pertanto, le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello in argomento non sono soggette alla disciplina del contributo di licenziamento, previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge 28 giugno 2012, n. 92 (c.d. ticket di licenziamento) e sono esonerate dal versamento della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e dal contributo integrativo di cui all’articolo 25, quarto comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali).

L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile per tutta la durata del periodo di formazione.

Inoltre, in considerazione di quanto previsto all’articolo 47, comma 7, del decreto legislativo n. 81/2015, l’aliquota contributiva a carico del lavoratore rimane pari al 5,84% per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato.

Periodi precedenti di apprendistato

Si evidenzia che, come già precisato con la circolare n. 22 del 23 gennaio 2007 in relazione alle assunzioni in apprendistato effettuate dai datori di lavoro che occupano sino a nove addetti, ai fini della determinazione dell’aliquota contributiva assume rilievo il profilo soggettivo relativo alla formazione dell’apprendista.

Pertanto, anche ai fini dell’applicazione dello sgravio contributivo in argomento, si deve tenere conto di precedenti periodi di apprendistato svolti dal medesimo lavoratore presso altri datori di lavoro. In tale circostanza, infatti, lo sgravio totale può essere riconosciuto (al datore di lavoro che occupa sino a nove addetti) limitatamente al periodo di apprendistato residuo rispetto ai 36 mesi previsti dalla legge di Bilancio 2022.

Per quanto attiene, invece, agli specifici obblighi contributivi conseguenti all’applicazione dell’articolo 1, comma 221, della legge di Bilancio 2022, e afferenti agli apprendisti di primo livello assunti da cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240, si rinvia alla circolare n. 2 del 4 gennaio 2022 (paragrafi 3 e 3.1).

Beneficiari

Infine, si rappresenta che l’articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come modificato dall’articolo 1, comma 192, della legge n. 234/2021, dispone che: “Sono destinatari dei trattamenti di integrazione salariale i lavoratori assunti con contratto di apprendistato per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono essere beneficiari dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Titolo I e/o al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015 anche i lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria e il certificato di specializzazione tecnica e superiore di cui all’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015.

In considerazione di quanto sopra, a decorrere dal 1° gennaio 2022, tutti i datori di lavoro, in ragione dell’inquadramento assegnato dall’Istituto alla matricola aziendale, sono tenuti al versamento della contribuzione di finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale (di cui al Titolo I e/o al Titolo II del decreto legislativo n. 148/2015) di cui sono destinatari i lavoratori assunti con contratto di apprendistato.

L’obbligo contributivo in argomento sussiste, a decorrere dal 1° gennaio 2022, per i lavoratori in forza alla data di entrata in vigore della novella normativa.

Sul punto si fa riserva di illustrare, con successiva circolare, le disposizioni concernenti l’applicazione del citato articolo 2, come novellato dalle disposizioni sopra richiamate.

Si rappresenta altresì che la lettera c) del comma 192 dell’articolo 1 della legge n. 234/2021 ha previsto che: “In caso di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di apprendistato di alta formazione e ricerca, la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro non deve pregiudicare, in ogni caso, il completamento del percorso formativo come eventualmente ridefinito ai sensi degli articoli 43, comma 3, e 45, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

Per ogni ulteriore aspetto che attiene al regime contributivo conseguente all’applicazione dello sgravio in argomento, si rinvia alle precisazioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale sono state fornite le istruzioni relative allo sgravio contributivo per le assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello per gli anni 2020 e 2021.

Condizioni che devono sussistere per l’applicazione dello sgravio contributivo

Il datore di lavoro non avrà diritto all’applicazione dello sgravio contributivo oggetto della presente circolare nel caso di violazione delle disposizioni previste dall’articolo 31 del decreto legislativo n. 150/2015.

L’applicazione dello sgravio contributivo in trattazione soggiace altresì alla disciplina prevista dall’articolo 1, comma 1175, della legge n. 296/2006.

Pertanto, il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

In merito alla corretta applicazione della disposizione da ultimo richiamata, si segnala la nota dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) n. 1436 del 17 febbraio 2020, con la quale l’INL ha chiarito che “laddove il datore di lavoro non abbia effettuato il versamento dei contributi […] al fondo di previdenza complementare e abbia comunque ridotto il proprio onere contributivo omettendo i versamenti dovuti al Fondo di garanzia si configura una violazione di legge che legittima il recupero degli sgravi contributivi eventualmente fruiti in applicazione del suddetto art. 1, comma 1175, della L. n. 296/2006”.

Si precisa, infine, che il datore di lavoro che risulti privo di regolarità contributiva o sia incorso nella violazione delle altre norme sopra richiamate è tenuto al versamento della contribuzione prevista dall’articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006, nonché della contribuzione di finanziamento dell’ASpI e del contributo integrativo (pari complessivamente all’1,61% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) e, inoltre, è soggetto al contributo previsto dall’articolo 2, commi 31 e 32, della legge n. 92/2012 (c.d. ticket di licenziamento).

Lo sgravio contributivo in argomento soggiace altresì alle disposizioni in materia di aiuti de minimis (cfr. il paragrafo 5.1 della circolare n. 87/2021).

Istruzioni operative e modalità di compilazione del flusso UniEmens

Per quanto attiene alle istruzioni operative e alle modalità di compilazione del flusso UniEmens ai fini della fruizione dello sgravio contributivo, si rinvia alle indicazioni contenute all’interno della richiamata circolare n. 87/2021.

Istruzioni contabili

Ai fini delle rilevazioni contabili della misura oggetto della presente circolare si fa rinvio alle istruzioni contenute nella circolare n. 87/2021, con la quale è stato istituito il conto GAW32129, che verrà opportunamente ridenominato con riferimento alla normativa in questione.


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