Aiuti alle imprese del Sud fino al 60% degli investimenti. Lo prevede la carta dell’Italia per la concessione degli aiuti a finalità regionale dall’1 gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2027 approvata dalla Commissione europea nel quadro degli orientamenti riveduti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (“orientamenti”).
Gli orientamenti in vigore dall’1 gennaio 2022
Gli orientamenti riveduti, adottati dalla Commissione il 19 aprile 2021, entreranno in vigore il 1º gennaio 2022. Essi consentono agli Stati membri di aiutare le regioni europee meno favorite a recuperare il ritardo accumulato e di ridurre le disparità in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione – obiettivi di coesione che sono al centro delle politiche dell’Unione. Essi offrono inoltre agli Stati membri maggiori possibilità di dare sostegno alle regioni che affrontano una transizione o sfide strutturali, come lo spopolamento, affinché possano contribuire pienamente alla transizione verde e digitale.
Allo stesso tempo, gli orientamenti riveduti mantengono solide garanzie per impedire agli Stati membri di utilizzare fondi pubblici per innescare la delocalizzazione di posti di lavoro da uno Stato membro dell’UE a un altro, aspetto essenziale per la concorrenza leale nel mercato unico.
Le regioni ammissibili
La carta degli aiuti a finalità regionale dell’Italia indica le regioni italiane ammissibili agli aiuti per investimenti a finalità regionale. La carta stabilisce inoltre le intensità massime di aiuto nelle regioni ammissibili. L’intensità dell’aiuto è l’importo massimo dell’aiuto di Stato che può essere concesso per ciascun beneficiario, espresso sotto forma di percentuale dei costi di investimento ammissibili.
A norma degli orientamenti riveduti, un gruppo di regioni che ospitano il 41,99 % della popolazione italiana sarà ammissibile agli aiuti per investimenti a finalità regionale:
- Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna (che totalizzano il 32% della popolazione italiana) rientrano tra le regioni più svantaggiate dell’UE, con un PIL pro capite inferiore al 75 % della media UE. Tali regioni sono ammissibili agli aiuti a norma dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera a), TFUE (le cosiddette “zone a”), con intensità massime di aiuto per le grandi imprese comprese tra il 30 % e il 40 %, in funzione del PIL pro capite della “zona a” di appartenenza;
- l’Italia ha la possibilità di designare cosiddette “zone c non predefinite” per un massimo del 9,99 % della popolazione nazionale. La designazione specifica delle “zone c non predefinite” può avvenire in futuro e comporterebbe una o più modifiche della carta degli aiuti a finalità regionale approvata oggi.
Le intensità massime di aiuto fino al 60%
In tutte le zone menzionate, le intensità massime di aiuto possono essere maggiorate di 10 punti percentuali per gli investimenti delle imprese di medie dimensioni e di 20 punti percentuali per gli investimenti delle piccole imprese (per i loro investimenti iniziali con costi ammissibili fino a 50 milioni di EUR).
Una volta definito un futuro piano territoriale per una transizione giusta nell’ambito del regolamento sul Fondo per una transizione giusta, l’Italia avrà la possibilità di notificare una modifica della carta degli aiuti a finalità regionale approvata oggi, al fine di applicare un potenziale aumento dell’intensità massima di aiuto nelle future aree di transizione giusta, come specificato negli orientamenti riveduti per le “zone a”.
Contesto
L’Europa è sempre stata caratterizzata da notevoli disparità regionali in termini di benessere economico, reddito e disoccupazione. Gli aiuti di Stato a finalità regionale mirano a sostenere lo sviluppo economico delle zone svantaggiate d’Europa, garantendo nel contempo parità di condizioni tra gli Stati membri.
Negli orientamenti la Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti a finalità regionale possono essere considerati compatibili con il mercato interno e stabilisce i criteri per individuare le zone che soddisfano le condizioni di cui all’articolo 107, paragrafo 3, lettere a) e c), TFUE (rispettivamente “zone a” e “zone c”). Gli allegati degli orientamenti individuano le regioni più svantaggiate (le cosiddette “zone a”), che comprendono le regioni ultraperiferiche e le regioni il cui PIL pro capite è pari o inferiore al 75 % della media UE, e le “zone c predefinite”, che rappresentano le ex “zone a” e le zone scarsamente popolate.
Gli Stati membri possono designare le cosiddette “zone c non predefinite” fino a un massimale di copertura “c” predefinito (per il quale sono disponibili dati anche negli allegati I e II degli orientamenti) e in linea con determinati criteri. Gli Stati membri devono notificare alla Commissione per approvazione la loro proposta di carta degli aiuti a finalità regionale.
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