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L’Agcom batte un colpo in favore degli editori italiani

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 Dopo un decennio di dibattiti ai massimi livelli istituzionali sul tema informazione, editoria e, potrei
dire, “sapere” in generale, gli editori e coloro che producono “pensiero”, utilizzando la penna o il
microfono o qualsiasi altro strumento, potrebbero trovare finalmente il giusto riconoscimento dei loro diritti
verso gli utilizzatori on-line delle pubblicazioni giornalistiche.

La delibera Agcom del gennaio scorso

L’entrata in vigore del regolamento AGCOM di cui alla delibera n. 3/23 del 19 gennaio scorso
attua, infatti, le previsioni dell’art. 43 bis della Legge sul diritto d’autore, definendo i criteri e le
procedure che consentiranno agli editori, e non solo, di ottenere il pagamento dell’equo compenso
qualora la loro produzione giornalistica venga utilizzata dagli Over-the top e/o comunque da terzi. 

La trattativa con gli Over The Top

La normativa riconosce agli editori un vero e proprio potere di “negoziazione” finalizzato alla
stipula di un contratto che preveda il pagamento a carico dei “prestatori di servizi della società
dell’informazione” di una somma congruamente determinata sulla base dei criteri stabiliti
dall’Autorità: l’equo compenso, infatti, potrà arrivare fino al 70% dei ricavi pubblicitari derivanti
dall’utilizzo delle pubblicazioni giornalistiche, detratti i proventi generati dal traffico di
reindirizzamento.

Equo compenso per editori e giornalisti

Il riconoscimento del diritto all’equo compenso avrà anche una ricaduta sugli autori della
produzione giornalistica: a questi ultimi andrà riconosciuta una quota dell’equo compenso, da
determinare su base convenzionale per i lavoratori autonomi e mediante accordi collettivi per i
lavoratori subordinati.

La procedura per ottenere l’equo compenso

La procedura codificata dalla delibera Agcom, in particolare, è scandita dalle seguenti fasi:
– richiesta di avvio del negoziato e confronto con l’Agcom: se entro trenta giorni dall’avvio del
negoziato non viene raggiunto l’accordo, si potrà ricorrere all’Autorità che, dopo avere convocato le
parti, si pronuncerà entro sessanta giorni determinando l’entità dell’equo compenso, nella misura
proposta dalla parte ovvero d’ufficio sulla base dei criteri fissati nel regolamento;
– ricorso al Tribunale delle Imprese: in caso di mancato accordo alle condizioni fissate
dall’AGCOM sarà possibile ricorrere al Tribunale delle Imprese.
Al fine di garantire effettività alla tutela apprestata, la normativa prevede l’inibizione assoluta di
ogni “oscuramento” on line delle pubblicazioni edite dai richiedenti e obbliga la “società di servizi”
a rendere disponibili tutti i dati necessari a determinare la misura dell’equo compenso, prevedendo
addirittura l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie fino all’1% del fatturato dell’ultimo
esercizio, laddove la richiesta non sia evasa entro il termine di trenta giorni.
 Tante sono le novità per il settore e per i diritti delle industrie editoriale, da far valere, tuttavia, nel
termine di prescrizione breve di due anni, per come stabilito dalla normativa richiamata.
 

Avv. Giuseppe Mandalà è avvocato cassazionista del foro di Palermo, specializzato in diritto civile e del lavoro e nel diritto del web

In altri tempi Tito Livio avrebbe detto: Potius sero nam nunquam !
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Giuseppe Mandalà