L’esonero del 30% dei contributi previdenziali della “Decontribuzione Sud” è applicabile anche al lavoratore che è formalmente “incardinato” in un’agenzia interinale del nord ma la cui area effettiva di lavoro sia una delle regioni svantaggiate: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Quindi anche in questo caso l’esonero del 30% dei contributi è valido. Mentre la situazione contraria in cui un lavoratore è incardinato in un’agenzia di somministrazione del Sud e lavori per un’azienda che ha sede al Nord, la Decontribuzione Sud non può essere riconosciuta. Lo chiarisce una nota dell’Inps del 31 marzo che fa chiarezza sulla normativa.
In un primo momento il beneficio non era riconoscibile in presenza di un lavoratore in somministrazione che, pur svolgendo la propria attività lavorativa in aziende utilizzatrici che si trovavano in aree svantaggiate, era formalmente incardinato presso un’Agenzia di somministrazione situata in una regione diversa da quelle ammesse a usufruire dello sgravio. Questo perché ai fini del legittimo riconoscimento della decontribuzione era valida la sede di lavoro del datore di lavoro e non dell’utilizzatore.
Adesso, in seguito a ulteriori indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, “la sede di lavoro rilevante ai fini del riconoscimento della decontribuzione deve essere individuata nel luogo di effettivo svolgimento della prestazione”. Questo perché la logica della misura Decontribuzione Sud è quella di favorire la stabilità occupazionale nelle aree svantaggiate. “Pertanto – si legge nella nota dell’Inps – qualora il lavoratore svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato nelle regioni del Mezzogiorno, il beneficio in trattazione può essere riconosciuto a prescindere da dove effettivamente abbia sede legale o operativa l’Agenzia di somministrazione. Viceversa, qualora il lavoratore sia dipendente di un’Agenzia di somministrazione che abbia sede legale o operativa in regioni del Mezzogiorno, ma svolga la propria prestazione lavorativa presso un utilizzatore ubicato in regioni differenti, il beneficio non può essere riconosciuto”.
Benefici che devono comunque andare all’azienda utilizzatrice e non all’agenzia di somministrazione: il costo del lavoro effettivamente sostenuto dall’Agenzia di somministrazione (quindi, eventualmente comprensivo di maggiorazioni contributive oppure oggetto di decontribuzione) va sempre trasferito in capo all’azienda utilizzatrice e i relativi benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro stipulato a scopo devono essere sempre imputati all’utilizzatore, dice l’Inps.
Le Agenzie di somministrazione, quindi, non beneficiano “direttamente” delle misure di decontribuzione, e in via generale di qualsiasi incentivo economico/contributivo, in quanto sono tenute per legge a trasferire tali benefici alle aziende utilizzatrici.
I requisiti per ottenere la decontribuzione sono: il beneficio deve essere di importo non superiore a 1.800.000 euro (per impresa e al lordo di qualsiasi imposta o altro onere) o non superiore a 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura; non deve essere concesso a imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019 a meno che non si tratti di microimprese o piccole imprese ma che non siano soggette a procedure concorsuali per insolvenza e non abbiano ricevuto aiuti per il salvataggio o aiuti per la ristrutturazione. Il beneficio deve essere concesso entro il 31 dicembre 2021.