È entrata in vigore da meno di un mese. Ma la fatturazione elettronica sta facendo discutere e anche sulle cifre non quadrano i conti tra gli addetti ai lavori. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, dai numeri dei primi venti giorni emerge che l’operazione fattura elettronica stia procedendo in modo spedito e senza intoppi. Diametralmente opposto il commento dell’Associazione Nazionale Commercialisti, secondo cui “da una prima analisi dei dati emerge innanzitutto che la media degli invii è pari a circa 2 milioni di fatture al giorno ma la platea di soggetti tenuti ad emettere la fattura in formato elettronico è formata da oltre 4 milioni di contribuenti”. E quindi, sarebbero ancora “molti i soggetti che non stanno emettendo fatture elettroniche pur essendo tenuti all’adempimento di tale obbligo”.
Come funziona la fattura elettronica dal 2019
La fatturazione elettronica è, in sostanza, un sistema digitale di emissione, trasmissione e conservazione delle fatture che permette di abbandonare il supporto cartaceo e tutti i relativi costi di stampa spedizione e conservazione. È un sistema che coinvolge il fornitore o il suo intermediario, il Sistema di Interscambio nazionale (SdI) e la Pubblica Amministrazione destinataria della fattura.
Per prima cosa, la Pubblica Amministrazione soggetta all’obbligo di fatturazione elettronica deve comunicare al proprio fornitore un codice univoco composto da lettere e numeri detto codice ufficio per la fatturazione elettronica.
Questo codice deve essere riportato nella fattura elettronica insieme a Partita IVA, indirizzo, data del documento e tutti gli altri dati rilevanti ai fini fiscali. Dopo essere stata compilata, la fattura deve essere firmata digitalmente dal soggetto emittente. Questo garantisce la PA sull’origine di emissione della fattura elettronica.
Una volta firmata, la fattura transita dal Sistema di Interscambio, che per legge è il punto di passaggio obbligato per tutte le fatture emesse verso la PA. Il SdI è una sorta di “postino” che verifica se la fattura contiene almeno i dati obbligatori ai fini fiscali nonché l’indirizzo telematico al quale il cliente desidera che venga recapitata la fattura e controlla che la partita Iva del fornitore e la partita Iva ovvero il Codice Fiscale del cliente siano esistenti. In caso di esito positivo dei controlli precedenti, il Sistema di Interscambio consegna in modo sicuro la fattura al destinatario comunicando, con una “ricevuta di recapito”, a chi ha trasmesso la fattura la data e l’ora di consegna del documento.
Dopo accurati controlli, grazie all’indicazione del codice univoco riportato proprio sulla fattura elettronica, il Sistema di Interscambio provvede a inviarla alla Pubblica Amministrazione destinataria che, solo dopo le necessarie verifiche, può quindi procedere al pagamento del proprio fornitore. In definitiva, quindi, i dati obbligatori da riportare nella fattura elettronica sono gli stessi che si riportavano nelle fatture cartacee oltre all’indirizzo telematico dove il cliente vuole che venga consegnata la fattura.
Obbligo della fattura elettronica: quando entra in vigore?
La fatturazione elettronica, com’è noto, è entrata in vigore l’1 gennaio 2019. L’obbligo di fattura elettronica, introdotto dalla Legge di Bilancio 2018 – evidenzia l’Agenzia delle Entrate -, vale sia nel caso in cui la cessione del bene o la prestazione di servizio è effettuata tra due operatori Iva (operazioni B2B, cioè Business to Business), sia nel caso in cui la cessione/prestazione è effettuata da un operatore Iva verso un consumatore finale (operazioni B2C, cioè Business to Consumer).
Sono esonerati dall’emissione della fattura elettronica solo gli operatori (imprese e lavoratori autonomi) che rientrano nel cosiddetto “regime di vantaggio” e quelli che rientrano nel cosiddetto “regime forfettario” .
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