Prestito con garanzia dello Stato per le pmi: c’è tempo fino al 31 dicembre. È quanto prevede la misura introdotta con il decreto legge Liquidità e poi modificata a giugno 2021 dal Decreto Sostegni bis. In discussione c’è la possibilità di una proroga dell’agevolazione ma non è stato deciso ancora nulla. Rimangono quindi circa due mesi e mezzo per approfittare della misura: la garanzia concessa dallo Stato è pari al 90% dell’importo finanziato per prestiti sotto i 30 mila euro e pari al 80% per importi superiori.
Il DL “Liquidità”, convertito in Legge 5 giugno 2020 n. 40 e modificato da ultimo dal DL “Sostegni bis”, ha potenziato il Fondo di garanzia per fare fronte alle esigenze immediate di liquidità delle imprese e dei professionisti che stanno affrontando le conseguenze dell’epidemia da COVID-19. Le procedure di accesso sono state semplificate, le coperture della garanzia incrementate e la platea dei beneficiari ampliata. Le misure straordinarie a valere sul Temporay Framework sono in vigore fino al 31 dicembre 2021.
Imprese e professionisti che vogliono ottenere la garanzia del Fondo, devono rivolgersi a banche e confidi che effettueranno la domanda. Quando l’intermediario finanziario presenta la richiesta di garanzia al Fondo il soggetto beneficiario riceve un’e-mail di avviso.
Su piccoli prestiti fino a 30 mila euro l’intervento del Fondo copre il 90% dei finanziamenti con durata massima di 15 anni senza che venga effettuata, ai fini della concessione della garanzia, la valutazione del merito di credito. Fermo restando l’importo massimo di 30 mila euro, il finanziamento non può superare il 25% dei ricavi o il doppio della spesa salariale annua dell’ultimo esercizio utile. È stata ampliata, inoltre, la platea dei beneficiari: alle pmi e alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, si sono aggiunti broker, agenti e subagenti di assicurazione nonché enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La garanzia dello Stato è concessa automaticamente e il prestito può essere erogato dalla banca senza attendere la risposta del Fondo. Per questo tipo di finanziamenti è stato predisposto un apposito modulo di domanda semplificato che deve essere presentato alla banca o al confidi cui il beneficiario si rivolge per ottenere il prestito e non direttamente al Fondo di garanzia.
L’approvazione delle domande senza valutazione del merito di credito ai fini della concessione della garanzia riguarda tutti i soggetti ammissibili e tutte le operazioni finanziarie. Il Fondo approva le domande presentate da banche, confidi e altri intermediari finanziari dopo aver verificato soltanto che il soggetto richiedente sia tra quelli ammissibili e che non superi i limiti di aiuto previsti.
Per le altre operazioni ammissibili ai sensi del Temporary Framework la garanzia diretta copre tutti i finanziamenti al 80% fino a un importo massimo di 5 milioni di euro per singolo beneficiario (il precedente limite era di 2,5 milioni) su operazioni finanziarie della durata massima di 8 anni. L’importo massimo può essere raggiunto anche sommando più domande di ammontare inferiore. La garanzia dei confidi, invece, può coprire fino al 90% con riassicurazione/controgaranzia del Fondo al 100%. A determinate condizioni i confidi possono aggiungere, a valere su fondi propri, una copertura aggiuntiva del 20% alla garanzia diretta fino a coprire 100% del finanziamento. Alle stesse condizioni i confidi posso anche garantire le operazioni finanziarie al 100% con riassicurazione/controgaranzia del Fondo all’80%. Anche nel caso delle rinegoziazioni (con almeno il 25% di credito aggiuntivo e riduzione del tasso di interesse) la garanzia diretta copre l’80% dell’operazioni finanziaria. La stessa percentuale del’80% può essere coperta dall’intervento dei confidi con riassicurazione/controgaranzia del Fondo al 90%. Se i finanziamenti già garantiti ai sensi della Sezione 3.2 del Temporary Framework sono prolungati fino a un massimo di 96 mesi la durata delle garanzie sarà prolungata automaticamente, mantenendo la copertura originaria.