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Contributo per le partite Iva, domande al via: fino a 150 mila euro

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Un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, firmato dal direttore Ernesto Maria Ruffini, dà il via libera alla fruizione del contributo a fondo perduto cosiddetto “perequativo” introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021) per le partite Iva. Sono stati definiti, infatti, il contenuto informativo, le modalità e i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del beneficio. In particolare, la trasmissione dell’Istanza può essere effettuata fino al giorno 28 dicembre 2021. Disponibile online sul sito internet dell’Agenzia, www.agenziaentrate.gov.it, anche la nuova guida – pdf, un’utile bussola che, anche con esempi specifici di calcolo, aiuta ad orientarsi tra le istruzioni e le regole da seguire per l’utilizzo del contributo “perequativo”.

Come si calcola il contributo

L’ammontare del contributo è determinato applicando una percentuale “variabile”, correlata ai ricavi del beneficiario, alla differenza tra il risultato economico d‘esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019 e il risultato economico di esercizio del periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, diminuita degli eventuali contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate. In particolare, le diverse percentuali applicabili, stabilite con il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021, sono le seguenti:

  • 30% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
  • 20% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 100.000 e 400.000 euro;
  • 15% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 400.000 e 1.000.000 di euro;
  • 10% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 1.000.000 e 5.000.000 di euro;
  • 5% se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono compresi fra 5.000.000 e 10.000.000 di euro.

Il contributo non spetta qualora l’ammontare complessivo dei contributi a fondo perduto già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, sia uguale o superiore alla differenza tra il risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020. Ove spettante, l’importo del contributo non può in ogni caso superare i 150.000 euro.

Condizione base per la fruibilità del contributo

Il contributo spetta a patto che il risultato economico d’esercizio (non il fatturato quindi) relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 sia inferiore almeno del 30% rispetto al risultato economico d’esercizio relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019. Tale percentuale è stata stabilita con apposito decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 12 novembre 2021.

La platea dei beneficiari

In merito, è opportuno ricordare che tale contributo spetta ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione o che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, che nel secondo periodo di imposta antecedente al periodo di entrata in vigore del citato decreto abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a dieci milioni di euro. Rimangono esclusi sia gli enti pubblici sia gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Il contributo, invece, spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività commerciali.

Modalità di trasmissione dell’istanza

Per la richiesta del contributo, i soggetti sono tenuti ad inviare l’istanza, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia a partire dal 29 novembre e fino al 28 dicembre 2021 o tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet delle Entrate a partire dal 30 novembre e fino al 28 dicembre 2021. L’Agenzia curerà anche il processo di erogazione del contributo. Come spiegato nel Provvedimento, inoltre, l’istanza può essere presentata solo se la dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020 è stata presentata entro il 30 settembre 2021 e quella relativa al periodo in corso al 31 dicembre 2019 entro i 90 giorni successivi al termine di presentazione, comunque non oltre il 30 settembre 2021. Anche per il contributo “perequativo” il soggetto richiedente può scegliere, irrevocabilmente, se ottenere l’importo totale come accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato oppure se optare per il credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello F24.

Finalizzazione dell’operazione ed accredito dell’importo calcolato dalle Entrate

Si ricorda che, prima di effettuare l’accredito, l’Agenzia delle entrate effettua una serie di controlli sui dati presenti nell’istanza e quelli in Anagrafe Tributaria, al fine di individuare eventuali anomalie e incoerenze che potrebbero determinare lo scarto della richiesta. L’erogazione del contributo sarà effettuata – in base alla scelta del richiedente – mediante riconoscimento di credito d’imposta o accredito sul conto corrente indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica o persona diversa dalla persona fisica che ha richiesto il contributo.

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Redazione