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Contributi per tessile, moda e accessori: pubblicato il decreto
05 Ott 2021 07:19

  • Credito di imposta del 30%
  • Dotazione di 95 milioni per 2021
  • Per il 2022 stanziati altri 150 milioni

È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto del ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, con l’elenco dei Codici Ateco delle imprese che hanno diritto a un credito d’imposta del 30% in favore del settore del tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria, al fine di contenere gli effetti negativi delle rimanenze dei prodotti in magazzino, aumentate a causa dell’emergenza Covid. Per l’incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro: 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022.

Il credito d’imposta diventerà operativo con un prossimo provvedimento dell’Agenzia delle entrate che definirà i termini e le modalità per usufruire dell’agevolazione.

Cos’è

L’articolo 48-bis del “Decreto Rilancio”, al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento adottate per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 sulle rimanenze finali di magazzino nei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti, ha riconosciuto un contributo, nella forma di credito di imposta, ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori). Per l’incentivo sono messi a disposizione 245 milioni di euro.

L’agevolazione

Il credito d’imposta è riconosciuto limitatamente ai periodi di imposta 2020 e 2021 e nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’articolo 92, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza del beneficio.

Termini e modalità di richiesta dell’agevolazione

In attuazione dell’articolo 48-bis, comma 4, del “Decreto Rilancio”, il decreto 27 luglio 2021 ha definito l’elenco dei codici Ateco delle attività ammissibili al credito d’imposta.

Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione per avvalersi del citato credito d’imposta, nonché le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione dell’intervento saranno definite con successivo provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate. 


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