Al via le domande per le agevolazioni per il contratto di rioccupazione. L’Inps con il messaggio 3050/2021 comunica che dal 15 settembre 2021 all’interno dell’applicazione “Portale delle Agevolazioni”, presente sul sito internet www.inps.it, sarà reso disponibile il modulo di istanza on-line “RIOC”, per la richiesta del beneficio. Il contratto di rioccupazione consiste in uno sgravio dei contributi al 100% per sei mesi fino a 500 euro mensili (quindi fino a un massimo di 3.000 euro). Il beneficio spetta solo i datori di lavoro privati (imprenditori o professionisti), eccetto quelli dei settori agricolo e domestico.
Per essere autorizzato alla fruizione dell’agevolazione, il datore di lavoro interessato, previa autentificazione, dovrà inoltrare all’Istituto, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line “RIOC”, una domanda di ammissione all’esonero, fornendo le seguenti informazioni:
Per i rapporti a tempo parziale, la retribuzione lorda media mensile da indicare dovrà essere quella rapportata al tempo pieno, in quanto saranno le procedure telematiche a parametrare l’importo di esonero spettante alla percentuale oraria indicata.
In caso di variazione in aumento della percentuale oraria di lavoro nel corso del rapporto lavorativo, compreso il caso di assunzione a tempo parziale e successiva trasformazione a tempo pieno, il beneficio fruibile non potrà superare, per i vincoli legati al finanziamento della misura, il tetto già autorizzato mediante le procedure telematiche. Nelle ipotesi di diminuzione dell’orario di lavoro, compreso il caso di assunzione a tempo pieno e successiva trasformazione in part-time, sarà onere del datore di lavoro riparametrare l’incentivo spettante per fruire dell’importo ridotto.
L’Istituto, una volta ricevuta la richiesta, mediante i propri sistemi informativi centrali svolgerà le seguenti attività:
L’Inps verificherà la presenza nell’elenco Deggendorf del nominativo del datore di lavoro richiedente l’agevolazione e, qualora il soggetto interessato dovesse essere presente nella lista, non autorizzerà la fruizione della misura.
Successivamente all’accantonamento definitivo delle risorse, effettuato in base all’aliquota contributiva datoriale dichiarata nella richiesta telematica, il soggetto interessato potrà fruire dell’importo spettante, in quote mensili, a partire dal mese di assunzione per un massimo sei mensilità, ferma restando la permanenza del rapporto di lavoro.
La fruizione del beneficio potrà avvenire mediante conguaglio nelle denunce contributive e nei limiti della contribuzione esonerabile.
L’assunzione con il contratto di rioccupazione è subordinata alla definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore stesso al nuovo contesto lavorativo. Il progetto individuale di inserimento ha una durata di sei mesi, durante i quali trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo.
I datori di lavoro autorizzati, che intendono fruire dell’esonero in oggetto per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, esporranno, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione del presente messaggio, i nomi dei lavoratori/delle lavoratrici per i/le quali spetta l’esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione dovuta calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre il beneficio spettante dovranno essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, elemento <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:
I dati sopra esposti nell’Uniemens saranno poi riportati, a cura dell’Istituto, nel DM2013 “VIRTUALE” ricostruito dalle procedure come segue:
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif>, con riferimento ai mesi pregressi (mese di luglio 2021 e fino al mese precedente l’esposizione del corrente), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021. La sezione “InfoAggcausaliContrib” va ripetuta per tutti i mesi di arretrato.
I datori di lavoro che hanno diritto al beneficio, ma hanno sospeso o cessato l’attività e vogliono fruire dell’esonero spettante, dovranno avvalersi della procedura delle regolarizzazioni (Uniemens/vig).
Nelle ipotesi di passaggio di un lavoratore, per il quale il datore di lavoro cedente stava già godendo dell’incentivo, a un altro datore di lavoro, a seguito di cessione individuale del contratto o di trasferimento di azienda, dopo la preventiva verifica di legittimità dell’operazione effettuata da parte della Struttura territoriale competente, all’atto della compilazione del flusso e al fine della fruizione del beneficio residuo, il subentrante dovrà procedere come segue:
Il cedente, a sua volta, provvederà a indicare il lavoratore in questione nell’elemento <Cessazione>, con il medesimo codice tipo cessazione “2T”, senza la contemporanea valorizzazione dell’elemento <MatricolaProvenienza>.
I datori di lavoro autorizzati ad usufruire dell’esonero del contratto di rioccupazione per le sole assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel periodo compreso tra il 1° luglio 2021 e il 31 ottobre 2021, relative ai lavoratori iscritti alla Gestione pubblica, per recuperare il beneficio spettante, a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese successivo alla pubblicazione del presente messaggio, dovranno esporre nel campo <Contributo> della Gestione pensionistica di iscrizione del lavoratore l’importo al lordo della quota del beneficio suddetto e compilare l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:
Il recupero dei mesi pregressi – mese di luglio 2021 fino al mese precedente l’esposizione del corrente – potrà essere effettuato esclusivamente nei flussi “ListaPosPA” di competenza ottobre, novembre e dicembre 2021.
Lo sgravio riguarda solo i contributi dovuti alla Gestione pensionistica.