Il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato il decreto che consente alle imprese di presentare, a partire da lunedì 20 settembre, le domande per richiedere gli incentivi previsti dai nuovi Contratti di sviluppo.
La principale novità che viene introdotta nel provvedimento è la clausola voluta dal ministro Giancarlo Giorgetti per quelle imprese che si impegneranno, nel caso di un incremento occupazionale delle loro attività, ad assumere in via prioritaria i percettori di interventi di sostegno al reddito, disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo e lavoratori di aziende coinvolte in tavoli di crisi attivi presso il Ministero.
Viene così data applicazione all’atto di indirizzo del ministro Giorgetti rivolto a tutte le direzioni generali del Ministero che emanano provvedimenti relativi alla riconversione e reindustrializzazione di aree territoriali del Paese attraverso la concessione di incentivi e agevolazioni.
Il Contratto di sviluppo, introdotto nell’ordinamento dall’articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, ed operativo dal 2011, rappresenta il principale strumento agevolativo dedicato al sostegno di programmi di investimento produttivi strategici ed innovativi di grandi dimensioni.
La normativa che regola lo strumento ha subito, nel corso degli anni, sostanziali modifiche volte a garantire una maggiore celerità delle procedure di accesso ed una migliore risposta alle esigenze manifestate dal tessuto produttivo nazionale.
La normativa attualmente in vigore valevole per il periodo di programmazione 2014-2020, consente la finanziabilità di:
Nell’ambito di questi programmi, lo strumento può finanziare, anche programmi di ricerca, sviluppo e innovazione nonché opere infrastrutturali nei limiti previsti dalla normativa di attuazione.
L’importo complessivo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni non deve essere inferiore a 20 milioni di euro, ovvero a 7,5 milioni di euro qualora il programma riguardi esclusivamente l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
I programmi di sviluppo possono essere realizzati da una o più imprese, italiane o estere, di qualsiasi dimensione (compatibilmente con i regolamenti comunitari di volta in volta applicabili). Il programma di sviluppo può, altresì, essere realizzato in forma congiunta anche mediante il ricorso allo strumento del contratto di rete.
Nei Contratti di sviluppo i soggetti beneficiari delle agevolazioni sono articolati in:
Fermo restando l’importo delle spese e dei costi ammissibili alle agevolazioni previsto per il complessivo programma di sviluppo, il programma del soggetto proponente deve presentare spese ammissibili non inferiori a 10 milioni di euro per quanto riguarda i programmi di sviluppo industriali e per la tutela ambientale; non inferiori a 3 milioni di euro per quelli che riguardano esclusivamente attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli; non inferiore a 5 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche ovvero 3 milioni di euro per i programmi di sviluppo delle attività turistiche che riguardano le aree interne del Paese o il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.
Gli investimenti proposti dai soggetti aderenti (ivi compresi i programmi di ricerca, sviluppo e innovazione) devono presentare spese non inferiori a 1,5 milioni di euro.
Le agevolazioni sono concesse nelle seguenti forme, anche in combinazione tra loro:
L’entità delle agevolazioni, nel rispetto dei limiti delle vigenti norme in materia di aiuti di Stato, è determinata sulla base della tipologia di progetto, dalla localizzazione dell’iniziativa e dalla dimensione di impresa, fermo restando che l’ammontare e la forma dei contributi concedibili vengono definiti nell’ambito della fase di negoziazione.
Particolari criteri per la determinazione delle agevolazioni concedibili sono previsti, sempre in attuazione dei vigenti regolamenti comunitari, per i programmi di sviluppo per la tutela ambientale e per i programmi riguardanti l’attività di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Per tale ultimo settore, con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 2 agosto 2017 sono state fornite specifiche disposizioni applicabili per il periodo 2014-2020.
Le istanze di accesso devono essere presentate all’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, soggetto gestore della misura agevolativa, con le modalità e secondo i modelli indicati nella sezione dedicata del sito web dell’Agenzia.
L’Agenzia procede allo svolgimento delle attività istruttorie di competenza nel rispetto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande di agevolazioni, tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili.
Con il decreto del Ministro dello sviluppo economico 8 novembre 2016 è stata introdotta una specifica procedura per il finanziamento e la valutazione dei programmi di sviluppo di rilevanti dimensioni (investimenti pari o superiori a 50 milioni di euro, ovvero 20 milioni se relativi al settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli), a condizione che i medesimi presentino una particolare rilevanza strategica in relazione al contesto territoriale e al sistema produttivo interessato.