Le aziende potranno usufruire del Bonus Pubblicità anche per gli anni 2021 e 2022 senza il presupposto dell’incremento dell’1% dell’investimento rispetto all’anno precedente. Una novità introdotta dal Decreto Sostegni Bis. In considerazione delle novità introdotte con il Decreto ora convertito in legge è stata differita la finestra temporale che consente la comunicazione per l’accesso al beneficio del Bonus Pubblicità (la “prenotazione”) per l’anno 2021, che potrà essere presentata telematicamente dall’1 al 31 ottobre 2021.
Dal 2018 è stato istituito un credito d’imposta per le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali in relazione agli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.
Con il Decreto Sostegni Bis è stato esteso il “regime derogatorio” introdotto nell’anno 2020 anche per gli anni 2021 e 2022, ed è stato esteso anche agli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Per entrambe le annualità il credito di imposta è calcolato – sia per gli investimenti pubblicitari sui giornali che per gli investimenti pubblicitario sulle emittenti radio-televisive – nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati, e non sul solo incremento rispetto all’investimento effettuato nell’anno precedente.
In sostanza, il “regime derogatorio” riguarda esplicitamente due elementi:
Anche per gli anni 2021 e 2022, quindi, viene meno il presupposto dell’incremento minimo dell’1% dell’investimento pubblicitario, rispetto all’investimento dell’anno precedente, quale requisito per l’accesso all’agevolazione fiscale.
La richiesta del Bonus Pubblicità potrà essere presentata telematicamente dal dall’1 al 31 ottobre 2021. Le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2021 restano comunque valide, e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà automaticamente effettuato sulla base delle nuove disposizioni (anche se il servizio telematico, non ancora adeguato totalmente al nuovo criterio di calcolo, ha restituito ai richiedenti il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari sulle emittenti radio-televisive, una comunicazione di ricevuta con dati non aggiornati). In ogni caso, è possibile “sostituire” la prenotazione già inviata a marzo, inviandone una nuova, sempre nel periodo dall’1 al 31 ottobre 2021.
Per il Bonus Pubblicità è stato portato a 90 milioni di euro lo stanziamento complessivo, per ciascuno degli anni 2021 e 2022, delle risorse destinate al finanziamento dell’agevolazione, che costituisce limite di spesa, di cui 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.
Limitatamente agli anni 2020, 2021 e 2022, possono accedere all’agevolazione le imprese o i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipa dallo Stato, anche se il valore degli investimenti pubblicitari non è incrementale rispetto agli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente. Sono ammessi gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, iscritte al ROC e sui giornali quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea o in formato digitale, registrati presso il Tribunale, ovvero presso il ROC, e dotati del Direttore responsabile.
Per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare:
Il credito d’imposta riconosciuto è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24, che deve essere presentato tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate.
La comunicazione per l’accesso al credito d’imposta e la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati sono presentate al Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati.
Per il solo anni 2021, la “comunicazione per l’accesso al credito d’imposta” è presentata nel periodo compreso tra dall’1 al 31 ottobre del medesimo anno. Restano comunque valide le comunicazioni telematiche trasmesse nel periodo compreso tra il 1° ed il 31 marzo 2020, sulle quali il calcolo per la determinazione del credito d’imposta sarà automaticamente effettuato sulla base delle intervenute disposizioni normative relative all’anno 2021.