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Bonus assunzione donne da 6 mila euro, domande dall’11 novembre

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  • Un messaggio dell’Inps con le istruzioni per il bonus
  • Esonero contributivo fino a 6 mila euro all’anno
  • Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati tranne gli agricoli

Dall’11 novembre sarà possibile presentare domanda per il bonus assunzione donne: la misura che prevede l’esonero contributivo del 100% per l’assunzione di donne fino a un massimo di 6 mila euro all’anno.

La misura è stata prevista dalla legge di bilancio 2021 e sarà valida per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.

Le istruzioni dell’Inps

L’Inps, con il messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, informa che dall’11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di autorizzazione, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale, e fornisce ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio le istruzioni operative e contabili relative alla fruizione dell’esonero, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021.

Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.

Bonus assunzione donne: come funziona

L’esonero contributivo sarà applicato alle assunzioni di donne con contratto a tempo determinato e indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.

Questo tipo di assunzione agevolata è stata introdotta dall’articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2021 (178/2020), che ricalca l’esonero già previsto dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 92/2012 (in quel caso la percentuale di riduzione dei contributi era del 50%).

Bonus assunzione donne: a chi spetta

Bonus assunzione donne: potranno essere ammesse all’agevolazione:

  • donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
  • donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione Europea prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità occupazionale di genere e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
  • donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

La situazione di svantaggio dovrà essere verificata alla data di assunzione o alla data di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato se non è stato richiesto il beneficio per la precedente assunzione a termine.

Potranno accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e settore agricolo, che in caso di assunzioni a tempo indeterminato potranno contare su uno sgravio per 18 mesi,

I datori potranno contare su tale sgravio per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato. L’agevolazione verrà ridotta a 12 mesi se l’assunzione sarà a tempo determinato (proroghe comprese). Qualora la stabilizzazione riguardi un rapporto a termine già agevolato, l’azienda potrà proseguire nell’applicazione dell’esonero contributivo sino a un massimo di 18 mesi.

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Published by
Romina Ferrante