Dall’11 novembre sarà possibile presentare domanda per il bonus assunzione donne: la misura che prevede l’esonero contributivo del 100% per l’assunzione di donne fino a un massimo di 6 mila euro all’anno.
La misura è stata prevista dalla legge di bilancio 2021 e sarà valida per le assunzioni di donne lavoratrici effettuate nel biennio 2021-2022.
L’Inps, con il messaggio 5 novembre 2021, n. 3809, informa che dall’11 novembre 2021 sarà possibile presentare domanda di autorizzazione, utilizzando il modulo “92-2012” presente all’interno del Cassetto previdenziale, e fornisce ai datori di lavoro che possono accedere al beneficio le istruzioni operative e contabili relative alla fruizione dell’esonero, limitatamente alle assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato effettuate nel 2021.
Potranno fare domanda tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, compresi quelli del settore agricolo. Restano escluse le pubbliche amministrazioni e le imprese del settore finanziario.
L’esonero contributivo sarà applicato alle assunzioni di donne con contratto a tempo determinato e indeterminato e alle trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato, nella misura del 100% e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui.
Questo tipo di assunzione agevolata è stata introdotta dall’articolo 1, comma 16, della legge di bilancio 2021 (178/2020), che ricalca l’esonero già previsto dall’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 92/2012 (in quel caso la percentuale di riduzione dei contributi era del 50%).
Bonus assunzione donne: potranno essere ammesse all’agevolazione:
La situazione di svantaggio dovrà essere verificata alla data di assunzione o alla data di trasformazione del contratto da tempo determinato a tempo indeterminato se non è stato richiesto il beneficio per la precedente assunzione a termine.
Potranno accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori e settore agricolo, che in caso di assunzioni a tempo indeterminato potranno contare su uno sgravio per 18 mesi,
I datori potranno contare su tale sgravio per 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato e in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un rapporto a termine non agevolato. L’agevolazione verrà ridotta a 12 mesi se l’assunzione sarà a tempo determinato (proroghe comprese). Qualora la stabilizzazione riguardi un rapporto a termine già agevolato, l’azienda potrà proseguire nell’applicazione dell’esonero contributivo sino a un massimo di 18 mesi.