- Un mese in più per chiedere il contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di affitto
- Per il contributo perequativo individuati i campi della dichiarazione
- Due provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate
Ci sarà tempo fino al 6 ottobre 2021, invece del 6 settembre, per la presentazione della richiesta del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione. È quanto dispone il primo dei due provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle Entrate. Il secondo individua, invece, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 e al 31 dicembre 2020, che servono per calcolare il valore dei risultati economici d’esercizio che danno diritto o meno all’erogazione del contributo perequativo introdotto dal Decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021).
Proroga al 6 ottobre per il Bonus Affitto
L’estensione del termine per la presentazione dell’istanza risponde alla volontà di consentire ad un maggior numero di contribuenti di fruire dell’agevolazione, tenuto anche conto che l’intervallo temporale previsto per l’invio della domanda è coinciso con il periodo estivo. Dunque, al fine di consentire al maggior numero di potenziali beneficiari di poter inoltrare la domanda il provvedimento di oggi dispone il differimento del termine di presentazione della domanda al 6 ottobre 2021.
Individuati i campi dichiarativi ad hoc per la verifica del contributo perequativo
Il contributo perequativo, introdotto dal Decreto Sostegni-bis, spetta a patto che ci sia stato un peggioramento di una certa percentuale del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019. Con il secondo Provvedimento vengono indicati, quindi, gli specifici campi delle dichiarazioni dei redditi necessari per la determinazione del valore dei risultati economici d’esercizio. In particolare, come già accennato, il contributo a fondo perduto in argomento spetta a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore ad una percentuale che sarà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. Con successivo provvedimento saranno approvati il modello e le istruzioni e saranno definiti modalità e termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto perequativo.
I beneficiari
Il Bonus Affitto (previsto dalla legge Ristori) consiste nell’erogazione, da parte dall’Agenzia delle entrate, di una somma di denaro ai locatori degli immobili ad uso abitativo che, in data non antecedente al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione istitutiva del contributo) e fino alla data del 31 dicembre 2021, accordano all’inquilino una riduzione dei canoni del contratto di locazione per tutto o parte dell’anno 2021. Il contributo è riconosciuto per i contratti stipulati prima del 29 ottobre 2020 situati nei comuni ad alta densità abitativa e usati come prima abitazione.
A quanto ammonta il contributo
Il contributo è un importo pari al 50% dell’ammontare complessivo delle rinegoziazioni in diminuzione, e spetta per un importo massimo di 1.200 euro per ciascun locatore. Ad esempio se il canone annuo era pari a 6 mila euro ed è stato ridotto di 1.000 euro (quindi il canone annuo è di 5 mila euro) si avrà un contributo di 500 euro. Se il canone annuo era di 6 mila euro ed è stato ridotto di 2 mila euro si avrà un contributo di 1.000 euro, se il canone era di 6 mila euro ed è stato diminuito di 3 mila euro, il contributo ammonterà a 1.200 euro (anche se il 50% rappresenterebbe 1.500 euro).
Bonus Affitto: quando e come verrà erogato
Successivamente al 31 dicembre 2021, in base alle rinegoziazioni indicate nelle istanze e poi effettivamente accordate e debitamente comunicate, l’Agenzia procederà all’erogazione dei contributi spettanti.
Qualora le risorse stanziate per il contributo risulteranno inferiori all’ammontare complessivo dei contributi spettanti in base alle istanze validamente presentate nel periodo utile, l’Agenzia delle entrate provvederà all’erogazione mediante riparto proporzionale, sulla base del rapporto tra l’ammontare dei fondi disponibili e l’ammontare complessivo dei contributi richiesti dai locatori.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’istanza, intestato al codice fiscale del soggetto, persona fisica ovvero persona diversa dalla persona fisica, che ha richiesto il contributo.
Bonus Affitto: come si presenta
I contribuenti che intendono beneficiare del contributo a fondo perduto possono richiederlo con apposita istanza, da presentare via web all’Agenzia delle entrate entro il 6 ottobre 2021.
La predisposizione e trasmissione delle istanze deve avvenire esclusivamente in via telematica, attraverso un’apposita procedura web messa a disposizione all’interno dell’area riservata del sito internet dell’Agenzia, al percorso “Servizi per – Comunicare”.
L’istanza si compone di un frontespizio dedicato ai dati del richiedente e ai dati generali dell’istanza e di un quadro A dedicato ai dati relativi ai contratti di locazione aventi i requisiti previsti e alle relative rinegoziazioni del canone.
Il frontespizio contiene il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo, il codice Iban corrispondente al conto corrente bancario o postale sul quale verrà disposto il pagamento del contributo, la data e la sottoscrizione dell’istanza. Nel caso di richiedente diverso da persona fisica ovvero minore o interdetto, occorre indicare anche il codice fiscale del suo rappresentante legale.
Il quadro A si compone di tre parti, da compilare per ciascun contratto di locazione:
la parte I è dedicata ai dati del contratto di locazione avente i requisiti previsti e contiene gli estremi di registrazione, la data di inizio del contratto, l’importo del canone annuo, la quota di possesso e la casella per dichiarare che l’immobile oggetto della locazione è ubicato in un comune ad alta tensione abitativa e che costituisce l’abitazione principale del conduttore; la parte II è dedicata ai dati delle rinegoziazioni già comunicate all’Agenzia alla data di presentazione dell’istanza e contiene le date di inizio e fine rinegoziazione e l’importo del canone annuo rinegoziato; la parte III è dedicata ai dati della rinegoziazione programmata e contiene le date di inizio e fine rinegoziazione, l’importo del canone annuo rinegoziato e la casella di impegno alla rinegoziazione entro la data del 31 dicembre 2021.
L’erogazione del contributo è effettuata mediante accredito sul conto corrente identificato dall’IBAN indicato nell’Istanza, intestato al codice fiscale del soggetto che ha richiesto il contributo.
E’ possibile, in caso di errore, presentare tramite lo stesso servizio web una nuova istanza entro il 6 settembre 2021, in sostituzione dell’istanza precedentemente trasmessa. È possibile inoltre presentare – entro il 31 dicembre 2021 – una rinuncia all’istanza precedentemente trasmessa, da intendersi come rinuncia totale al contributo.
Bonus Affitto: modello e istruzioni
Modello – pdf – Istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto per la riduzione dell’importo del canone di locazione
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